Art. 3.
(Definizione delle linee guida
sull'endometriosi).

      1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, avvalendosi dell'ISS, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida e la programmazione della ricerca scientifica relativa alla diagnosi e alla cura dell'endometriosi e dell'infertilità ad essa associata.
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, introducendo, in particolare, per la determinazione delle tariffe relative alle prestazioni sanitarie per il trattamento e la cura dell'endometriosi, il sistema di classificazione Diagnosis related groups (DRG).